Cos'è la diffamazione a mezzo Internet e quali sono le persecuzioni penali per chi la commette.
Il reato di diffamazione si consuma ogni qual volta un soggetto, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
È un delitto contro l'onore, disciplinato dall'art. 595 del Codice Penale, il quale dispone che: "chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro".
Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che: "se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516,00" (cd. diffamazione aggravata).
L'evolversi della coscienza sociale, la sempre maggiore diffusione di mezzi di comunicazione di massa, tra cui anche quelli telematici, pongono il problema della individuazione del ruolo dell'informazione e dei limiti di liceità della stessa, ove potenzialmente lesive della altrui reputazione, nel contemperamento dei diritti del singolo alla diffusione di notizie che, anche se veritiere, potrebbero mettere a repentaglio il valore dell'onore, tutelato dalla Carta Costituzionale, e dell'interesse pubblico alla diffusione di notizie di rilevanza pubblica.
La comunicazione globale ha generato problemi enormi e spesso insuperabili dovuti alla rapidità con cui circolano le informazioni, all'impossibilità di controllarne spesso provenienza e autorevolezza e alla possibilità che quelle informazioni si riproducano all'infinito rendendo di fatto impossibile la totale eliminazione di quelle errate e diffamatorie.
A differenza di quanto avviene per i media tradizionali, in internet le notizie ed i commenti non sono, di norma, frutto dell'attività di professionisti e non sono soggetti ad un regime di controlli professionali interni. E se tale circostanza può rappresentare un guadagno in termini di libertà e spontaneità della comunicazione, si traduce anche in una minore autorevolezza ed in un minore affidamento preventivo da parte del pubblico sulla credibilità dei contenuti esposti.
La giurisprudenza della Corte di cassazione non ha mai dubitato che espressioni ben più ampie che caratterizzano talune "norme aperte" (anche norme incriminatrici) possano essere lette nel senso di includere nella previsione del legislatore gli strumenti telematici, anche se non esplicitamente indicati dalla littera legis. Difatti, il riferimento a "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" di cui all'articolo 595 c.p., comma 3, ha consentito di ritenere aggravata la diffamazione consumata tramite internet.
Si pensi, inoltre, allo stesso dettato costituzionale, che, all'articolo 21, accanto alla parola e allo scritto (e in particolare alla stampa), prevede "ogni altro mezzo di diffusione".
Invero, saggiamente, tanto il Costituente, quanto il legislatore non hanno ritenuto opportuno elencare "i mezzi tecnici idonei" alla trasmissione di notizie (ma anche di opinioni, concetti e critiche), vincolando l'interprete nel recinto di un numerus clausus, ma, in considerazione della imprevedibilità (e della celerità) del progresso tecnologico, hanno preferito elaborare categorie generali, lasciando all'interprete il compito di verificare se, alla luce delle nuove e continue innovazioni tecniche e alla immissione sul mercato di nuovi strumenti comunicativi, la fattispecie concreta possa essere ricondotta a quella astratta prevista dalla norma.
Dunque, la diffamazione in esame è un tipico reato conseguente al fenomeno del commercio elettronico, in quanto utilizza la diffusività della rete per colpire l'immagine della persona offesa danneggiandone la reputazione. Si tratta di un cd. crimine tradizionale portato a termine in chiave tecno-logica, per il quale l'uso di strumenti informatici telematici è semplicemente funzionale al raggiungimento dello scopo prefissato.
Internet permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica la piena libertà di accesso all'informazione, consentendogli sia di fornire sia di attingervi. Le restrizioni alla comunicazione attraverso la rete possono essere solo restrizioni fondate sulla tutela di beni di pari rango costituzionale e di pari valore sociale, secondo quanto discende dall'applicazione del principio del bilanciamento degli interessi. In quest'ottica un ruolo di assoluto rilievo, quale limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere riconosciuto al rispetto dei diritti della persona. La rete non può essere intesa come una "zona franca" del diritto, ma altro non è che uno dei luoghi nei quali l'individuo svolge la sua personalità. Come tale reclama giuridico rilievo. Anche in rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e i nuovi diritti della persona alla riservatezza, all'identità personale, non ultimo, all'oblio.
L'art. 595 comma terzo cod. pen. punisce ogni "offesa recata col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità…"; rientrano, quindi, nella previsione della norma anche altre forme di offesa come quelle realizzate attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione.
La fattispecie di cui all'art. 595 c.p. va esaminata con riferimento al be-ne protetto che è costituito dall'onore e dalla reputazione, ponendosi in risalto come la condotta idonea a realizzare il delitto di diffamazione deve sempre rapportarsi alla sussistenza e lesione del bene protetto, che deve consistere nell'idoneità della lesione che, quantomeno, deve mettere in pericolo tali beni, verificando se la doglianza del soggetto passivo trovi fonda-mento e giustificazione nell'ambiente sociale che lo circonda.
La tutela dei beni quali l'onore e la reputazione, tuttavia, va contemperata con una delle libertà fondamentali dell'individuo, costituzionalmente garantita dall'art. 21, ovvero la libertà di manifestazione del pensiero.
Nessun regime giuridico può impedire davvero l'uso del linguaggio e, dunque, la comunicazione privata e la manifestazione del pensiero: ma esistono regimi che affermano la necessità di orientarne gli svolgimenti e le esplicazioni, quando non anche di limitarne drasticamente gli sviluppi.
Una tendenza di recente riemersa negli studi sulla libera manifestazione del pensiero, di fronte all'indiscutibile complessità dei problemi, cerca rifugio in un generale potere di bilanciamento del legislatore e dei giudici: i vantaggi e gli svantaggi di questa libertà debbono essere sempre misurati e contemperati, selezionando, in generale e anche di volta in volta, ciò che giova complessivamente e ciò che nuoce alla società. Si può, pertanto, ammettere che esistono beni giuridici idonei a contrapporsi validamente a questo diritto non tanto perché l'apporto dialettico sia per sé dannoso quanto perché esso si riferisce ad argomenti di scarso rilievo, il cui compiuto svolgimento può risultare meno importante di altri valori con cui entra in rotta di collisione.
Affinché la libera manifestazione del pensiero possa essere sacrificata, occorre pur sempre che il limite risulti giustificato dalla necessaria garanzia di un altro principio costituzionale.
La giurisprudenza ha costruito tre fondamentali ipotesi di limiti a tutela della persona umana: il limite dell'onore, della riservatezza, dell'identità personale. Accanto a questi è il limite della reputazione.
È necessario, altresì, evitare la criminalizzazione di notizie di fatti real-mente accaduti tutelando, al contempo, il diritto alla riservatezza ed individuando il punto di equilibrio tra diritti, tutti costituzionalmente tutelati, ma antagonisti, quali il diritto di informare ed il diritto all'onore ed alla reputazione.
La differenza tra le due figure è tracciata da dottrina e giurisprudenza costanti ed univoche che individuano nell'onore il valore che il soggetto avverte della propria persona, della propria dignità morale la cui violazione, in caso di lesione arrecata in presenza dell'offeso, viene tutelata penalmente dall'art. 594 c.p.p (ingiuria), mentre la reputazione consiste nel sentimento collettivo e sociale del valore della persona, tutelato dall'art. 595 c.p. (diffamazione), leso in caso di comunicazione con più persone in assenza della parte offesa.
Occorre, tuttavia, distinguere tra giudizi asseverativi, riferibili a fatti materiali misurabili, e giudizi valutativi di valore in base a criteri non dimostrabili ("è bello", "è brutto", "è bravo") in relazione ai quali può espletarsi una verifica di verità secondo criteri interni, verificando che siano equanimi, non contraddittori, esaustivi (non parziali).
Occorre anche contemperare i diritto alla pubblicazione i fatti e notizie di rilevante interesse pubblico con il diritto alla riservatezza, alla identità personale ed il diritto "all'oblio", nell'ambito di una tutela sempre più estesa della persona.
Difatti, il diritto alla riservatezza era inizialmente riconosciuto, e per-tanto tutelato, solo come diritto all'immagine. Con il progressivo sviluppo della "società tecnologica" la sfera privata dell'uomo ha subito notevoli limitazioni nella sua pacifica ed intima estrinsecazione. Il problema è poi divenuto di rilevante importanza con l'avvento del sistema di comunicazione planetario permesso da Internet: la sfera della conoscenza ha perso qualsiasi delimitazione spazio-temporale e il complesso di dati immessi nella rete diviene illic et immediate di dominio mondiale.
Ciò che rileva, ai fini della valutazione di illiceità è la valenza diffamatoria delle espressioni usate che deve essere potenzialmente idonea, in base al significato ricorrente di un determinato contesto territoriale e nel momento storico in cui l'evento si realizza, ad offendere l'onore e il decoro della persona offesa.
Ampio è il margine di discrezionalità nella valutazione dell'offesa alla sfera morale e non è rara la possibilità di disparità di valutazioni in situazioni simili, proprio perché differente e diversa è la sensibilità personale di ciascun individuo e, quindi, anche del giudice, nel giudicare offensiva o meno una certa espressione.
La diffamazione può estrinsecarsi sia nell'attribuzione di fatti determinati, sia con meri giudizi di valutazioni offensive non collegati a fatti specifici; in tale ultimo caso di parla di diffamazione "generica". Anche la narrazione di notizia generiche, infatti, può essere lesiva dell'onore e della reputazione della persona offesa.
È opportuno specificare che l'offesa alla reputazione non va rapportata alla considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma va rapportata al senso della dignità personale conforme all'opinione di un determinato gruppo sociale, nel particolare contesto storico. Si può desumere, dunque, che il concetto di diffamazione non è statico, nel senso di immutabilità dei suoi contenuti, ma è essenzialmente dinamico e variabile con l'evolversi dei costumi, per cui ciò che in un determinato arco temporale può configurarsi come diffamazione, potrebbe non esserlo più in altro e di-verso momento storico, in base alla coscienza sociale del momento. Una tale visione consente di escludere, dalla sfera della diffamazione, le semplici sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza.
Quanto al diritto all'identità personale è un diritto della personalità, tutelato dall'art. 2 della Costituzione, consistente nella pretesa di vedere rispettate le proprie opinioni, la propria personalità di cittadino. Si sostanzia nel diritto di ciascuna persona di essere sé stesso, e di essere, conseguente-mente, tutelato dalla attribuzione di connotazioni estranee alla propria personalità, ove idonee al travisamento di quest'ultima, anche se non corrispondente alla idea che ciascuno ha del proprio io.
Un particolare cenno merita, anche, il diritto all'oblio, frutto di condivisibile elaborazione giurisprudenziale. Come è noto, il diritto all'oblio può essere rivendicato da chi, specie se si tratta di un soggetto privato, sia stato protagonista di vicende negative assai risalenti nel tempo, la cui nuova ed ulteriore diffusione, salvo che non sia giustificata da fattori contingenti, finisce per lederne ulteriormente ed in modo ingiustificato la reputazione.
Con l'avvento di Internet e la creazione di archivi informatizzati, il problema ha modificato i suoi contorni poiché quelle notizie, risalenti nel tempo, possono essere ripescate in ogni momento. Le informazioni conservate negli archivi patiscono un limite che deriva dal loro mancato aggiornamento. La Cassazione (Cass., Sez III, sentenza 5 Aprile 2012, n. 5525) ha fissato il principio secondo il quale il diritto all'aggiornamento, da parte del titolare del dato, deve essere garantito, anche in assenza di espressa richiesta, dal titolare dell'archivio, che ha, perciò, l'onere di acquisire ed inserire i nuovi dati, per non incorrere in responsabilità civilmente sanzionabile.
L'elemento oggettivo del reato di diffamazione consta di tre requisiti, ovvero: l'assenza dell'offeso; l'offesa all'altrui reputazione; la comunicazione con più persone.
L'assenza del soggetto passivo al momento dell'azione criminosa, che si deduce dall'inciso "fuori dai casi indicati nell'articolo precedente" con cui si apre l'art. 595 c.p., consiste nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio e che si verifichino quei fatti che la legge equipara alla presenza, quali la comunicazione telegrafica o telefonica o gli scritti o i disegni diretti alla persona offesa.
L'impossibilità di difendersi dall'addebito ovvero di ritorcere l'offesa determinano, infatti, la maggior gravità della diffamazione rispetto all'ingiuria.
Il secondo requisito dell'elemento materiale della diffamazione consiste nell'offesa dell'altrui reputazione. La prevalente dottrina intende l'"offesa" non già nel significato di "lesione", bensì come probabilità o possibilità che l'uso di parole o di atti destinati a ledere l'onore provochi una effettiva lesione. Difatti, la diffamazione viene qualificata come reato di pericolo.
Per quanto riguarda le modalità di aggressione, fermo restando il requisito dell'assenza del soggetto passivo, l'offesa all'altrui reputazione può essere realizzata con ogni modalità. Anche le espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell'insinuazione, purché siano idonee a ledere o a mettere in pericolo l'altrui reputazione.
Circa la configurabilità di un comportamento omissivo giurisprudenza e dottrina prevalente ritengono che integri un comportamento omissivo la verità incompleta o la mancata correzione di errori e di imprecisioni ovvero l'omesso aggiornamento di una notizia già fornita. Si riterrà altrettanto configurabile un comportamento omissivo laddove la ricostruzione degli avvenimenti non abbia rispecchiato la loro consecuzione omettendo il riferimento a fatti rilevanti.
Per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio almeno due persone (tra le quali non vanno ovviamente conteggiati il soggetto passivo, il soggetto attivo e gli eventuali concorrenti nel reato), le quali siano state in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato.
La giurisprudenza ritiene sussistente il delitto anche se il colpevole comunica l'offesa ad una sola persona, purché questa, a sua volta, la comunichi ad altre e ciò si sia verificato; ritiene che vada escluso il reato allorché la persona, alla quale è stata comunicata l'offesa, l'abbia proposta ad altri di propria iniziativa al di fuori di qualsiasi incarico, esplicito od implicito da parte dell'agente.
Irrilevante è la simultaneità della comunicazione, difatti, non è richiesto che l'addebito diffamatorio sia comunicato a più persone contemporaneamente, ben potendo l'offesa essere comunicata a diversi soggetti ed in altrettanto diversi tempi.
In tema di diffamazione a mezzo internet, l'elemento materiale in questione si rinviene il re ipsa per il fatto stesso della pubblicazione e della diffusione del mezzo usato che si rivolge ad un numero indeterminato di persone.
Pertanto, Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione di cui all'art. 595, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.
La diffamazione – per concorde dottrina e giurisprudenza – è delitto doloso. Una corrente dottrinale ormai superata considera necessario, al fine della configurazione del dolo nel delitto di diffamazione l'intenzione di offendere la persona e di ledere il suo sentimento dell'onore. La dottrina e la giurisprudenza più recenti respingono la teoria psicologica appena enunciata. Si obbietta, infatti, che se il legislatore avesse voluto esigere l'intenzione di offendere, avrebbe configurato il delitto di diffamazione come reato a dolo specifico e avrebbe richiesto l'accertamento dei fini perseguiti dall'agente. Al contrario, il delitto in questione è a dolo generico, il quale si esaurisce nella volontaria esecuzione dell'azione tipica, rappresentandosene l'attitudine a ledere o comunque a porre in pericolo il bene giuridico onore.
In altre parole, non è necessario l'animus diffamandi, inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona, perché l'art. 595 c.p., non esige un dolo specifico. Di talché, in applicazione del concetto generale di dolo, per la sua sussistenza basta che il colpevole abbia voluto l'azione, ovvero la comunicazione dell'addebito offensivo a più persone ed al tempo stesso si sia almeno reso conto del discredito che col suo operato ha cagionato o poteva cagionare (trattandosi di reato di pericolo) all'altrui reputazione.
È, dunque, sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione, anche sotto il profilo del dolo diretto o eventuale, che implica l'accettazione del "rischio" dell'offesa.
Sul momento consumativo della diffamazione di cui in epigrafe si registrano più orientamenti.
Si tratta di stabilire se integri il requisito della comunicazione con più persone il mero inserimento del messaggio offensivo in un sito internet ovvero occorra l'effettiva percezione dello stesso da parte di più soggetti.
In linea teorica si dovrebbe propendere per quest'ultima soluzione, considerato che la diffamazione è un reato di evento e che la Rete, da un lato, consente una repentina modificazione delle pagine web, con possibile tempestiva eliminazione degli scritti offensivi, e, dall'altro, presenta sovente problemi tecnici che di fatto impediscono la pubblicazione del messaggio diffamatorio. Sulla stessa linea interpretativa si sono collocati in un primo tempo i giudici di legittimità che, proprio con riguardo a un caso di diffamazione telematica, avevano sottolineato come essa si consumi nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento (dei terzi utenti) viene attivato.
La Suprema Corte ha tuttavia in seguito parzialmente modificato il proprio orientamento, precisando che, nelle ipotesi in cui il sito sul quale viene inserito il messaggio sia per sua natura destinato a essere visitato da un numero indeterminato di soggetti, come nel caso dei giornali telematici, deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori, esattamente come accade per i giornali cartacei, rispetto ai quali - una volta pubblicati - non rileva l'astratta possibilità che essi non siano acquistati o letti da alcuno.
Difatti, la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, è altrettanto vero che quando il mezzo utilizzato per diffondere l'espressione offensiva sia, per sua natura (come "Internet") ovvero per la funzione svolta, desti-nato ad essere visionato da una pluralità indeterminata di soggetti, deve necessariamente presumersi come avvenuta la diffusione dell'offesa, fino a prova del contrario, in quanto, in questi casi, la comunicazione dell'espressione offensiva si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso.
Laddove, dunque, l'immissione di notizie o dati in Rete configuri una offerta in incertam personam , la diffusione delle medesime si presume fino a prova del contrario e perciò il reato si configura (presuntivamente) all'atto della pubblicazione delle notizie su internet , cioè nel momento in cui esse diventano accessibili al pubblico.
Occorre quindi, secondo recente giurisprudenza, giungere a soluzioni diverse a seconda del luogo virtuale in cui è pubblicato il messaggio offensivo, pertanto:
a) per le comunicazioni tramite posta elettronica, e più in generale per quelle inviate, tramite un canale comunicativo diretto, a destinatari ben individuati, il reato si consuma con la percezione del messaggio da parte del secondo destinatario, percezione della quale occorre fornire prova positiva;
b) nelle ipotesi di siti intrinsecamente destinati alla fruizione da parte della comunità degli utenti (come nel caso dei giornali on line ) il momento consumativo della diffamazione retroagisce, invece, all'atto dell'immissione del messaggio in Rete, salva la possibilità di fornire prova della mancata o ritardata percezione dello stesso.
Un breve inciso è necessario riguardo la prova della visita del sito da parte di utenti che oggi è facilmente accertabile in quanto, quasi tutti i server, ai fini commerciali, hanno la possibilità di accertare il numero di visitatori del sito, anche con cadenza giornaliera ed in tempo reale.
A ben vedere, dunque, il criterio di fondo è rimasto immutato rispetto alla precedente elaborazione giurisprudenziale: in assenza di percezione delle comunicazioni diffamatorie il reato de quo non può dirsi consumato.
La diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione diffamatoria e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.
Nondimeno in taluni casi, nei quali da un lato può essere di particolare complessità dimostrare l'avvenuta percezione e dall'altro appare scontato che essa sia avvenuta, opera una presunzione (semplice) di immediata conoscenza del messaggio offensivo da parte di soggetti terzi, che è superabile mediante prova contraria; prova che, seguendo l'impostazione della Su-prema Corte, spetterà all'imputato fornire. Ne deriva che, se non vi è stata l'effettiva percezione della comunicazione da parte di soggetti diversi dalla persona offesa, la condotta dell'agente è punibile, sussistendone gli altri presupposti, soltanto nella forma del tentativo.
Il tentativo può essere individuato nel caso in cui non si verifica l'evento perché nessuno visita il sito o il saggio viene cancellato dal server prima della lettura o per altra causa.
Astrattamente, è anche configurabile il reato impossibile, nel caso in cui l'agente faccia uso di uno strumento difettoso che solo apparentemente gli consente l'accesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non è mai stato immesso in rete.
Alla luce di quanto sin qui rassegnato, sembrano affermarsi le ragioni di chi - in dottrina e in giurisprudenza - ritiene opportuno differenziare il mezzo di comunicazione Internet dai mezzi di comunicazione di massa tradizionali, quali stampa e radiotelevisione, in relazione ai quali è ormai consolidato un orientamento interpretativo particolarmente severo, che fa coincidere la consumazione del reato con la mera pubblicazione o trasmissione dei contenuti diffamatori anche in assenza di un'effettiva percezione dell'offesa.
Una parte della dottrina ipotizza che sia configurabile il tentativo nel reato di diffamazione a mezzo internet.
Ora, come rilevato anche dalla Suprema Corte, nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite internet, risulta di più agevole e immediata constatazione la differenziazione concettuale tra condotta ed evento, poiché l'evento appare anche temporalmente ben distinto dalla condotta.
Ed invero, in un primo momento si ha l'inserimento in rete da parte dell'agente degli scritti offensivi o denigratori, e, solo in un secondo momento, a distanza di minuti, secondi, ore, giorni, i terzi, connettendosi con il sito e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento.
Nel caso in cui l'offesa dell'altrui reputazione venga arrecata tramite Internet, inserendo l'agente in rete scritti o immagini offensivi, la consumazione della diffamazione si avrà solo allorché si accerti che più persone, connettendosi con il sito, abbiano percepito il messaggio; in difetto, residuano i presupposti per la configurabilità del tentativo.
Dunque, nell'ipotesi in cui un messaggio dal contenuto diffamatorio venga pubblicato sul web e, per avventura, nessuno abbia la possibilità di prenderne conoscenza, in assenza di percezioni da parte dei terzi del messaggio diffamatorio, l'azione si è evidentemente compiuta e perfezionata, mentre ciò che non si è verificato è innegabilmente l'evento.
Tuttavia, la dottrina prevalente concorda nel ritenere che l'art. 595 c.p. contempli un reato di pericolo c.d. concreto; ed invero, se da un lato non vi è alcuna necessità di accertare che la reputazione o l'onore del soggetto abbiano effettivamente subito un danno per effetto della condotta diffamatoria, pure è essenziale che il giudice accerti, caso per caso, esaminando e valutando il fatto nella sua singolarità storica, nei suoi elementi costitutivi di azione e di evento, al fine di trarre il convincimento della sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi della lesione, che esista quantomeno una rilevante possibilità di verificazione dell'evento temuto.
Operatività delle scriminanti: diritto di cronaca, diritto di critica e diritto di satira
Relativamente all'accertamento del contenuto diffamatorio dei messaggi via Internetvalgono le regole generali previste per la diffamazione a mezzo stampa. Pertanto, particolare attenzione va riservata alle scriminanti del diritto di cronaca, di critica e di satira ed ai parametri della verità della notizia, della continenza espositiva e della pertinenza della notizia, con riferimento anche ai narrati in cui ci si limita a riportare altrui dichiarazioni.
In Internet, il diritto di manifestazione del pensiero costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano specifici presupposti quali: la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, il c.d. principio di pertinenza, la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma, trattasi del c.d. principio di continenza, ed infine la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, ovvero il c.d. principio di verità oggettiva.
Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, dunque, deve essere contemperato con le esigenze della corretta convivenza sociale e col rispetto di interessi pubblici e privati, anch'essi costituzionalmente garantiti, che non possono essere tout courtsacrificati alle esigenze del primo, trattandosi di interessi tutti garantiti come fondamentali.
Occorre individuare quali siano le modalità della manifestazione suddetta ai fini dell'osservanza del limite della correttezza dell'informazione, senza che quest'ultima trasmodi nella diffamazione e, quindi, in una condotta lesiva del delitto all'altrui reputazione, idonea a determinare l'insorgenza di una responsabilità.
In termini generali, qualora sussista un interesse dei cittadini ad essere informati ed a partecipare al dibattito sociale o politico, possono essere diffuse notizie potenzialmente lesive dell'altrui reputazione, essendo scriminate penalmente ed introduttive di responsabilità civile.
Dunque, è necessario effettuare una valutazione comparativa tra la libertà di manifestazione del pensiero ed altri interessi altrettanto garantiti dalla Carta Costituzionale.
Il diritto di cronaca rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi relativi alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione, e si estrinseca nel potere-dovere di portare a conoscenza dei lettori fatti di interesse pubblico.
In dottrina ed in giurisprudenza si è molto dibattuto in merito alla riconoscibilità del diritto di cui in epigrafe a favore di tutti i soggetti, giornalisti e non. Tuttavia, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito, afferente la libera manifestazione del pensiero, e considerando il bilanciamento di interessi tutelati, non si ravvisano valide motivazioni, in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, per scriminare un soggetto rispetto ad una tutela di natura costituzionale, in relazione all'attività professionale da esso svolta e riconoscere tale tutela solamente al giornalista, negandola ad altri soggetti, anch'essi titolari del medesimo diritto di valenza costituzionale.
Pertanto, in caso di diffamazione a mezzo Internet da parte di un "non giornalista o pubblicista", può essere individuata la scriminante del diritto di cronaca e di critica in base agli usuali criteri previsti dalla giurisprudenza e dalla dottrina per la diffamazione a mezzo stampa.
Orbene, il diritto di cronaca non esime dal rispetto dell'altrui reputazione e della privacy e l'intromissione nella vita privata dei cittadini è scriminata, ove offensiva, solamente quando è giustificata dall'interesse pubblico su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.
Va precisato che anche la narrazione di fatti privati può risultare di interesse pubblico quando da essi possano desumersi elementi di valutazione sulla personalità e moralità di un uomo pubblico che dovrebbe godere della fiducia dei cittadini.
La Cassazione ha costantemente ribadito le tre condizioni sulla base del-le quali l'esercizio del diritto di cronaca può avere efficacia scriminante rispetto al reato di diffamazione; si tratta, in particolare, del rispetto dei limiti della verità, della pertinenza e della continenza.
a) Verità dei fatti
Ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa.
L'esercizio del diritto di cronaca richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marca-te - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comporta-menti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività.
Il principio della verità, dunque, si collega alla funzione stessa del diritto in esame; un fatto che, se conosciuto, determina una lesione dell'altrui reputazione, merita di essere divulgato solo quando concorra l'esigenza della comunità di essere informata. Ciò presuppone, tuttavia, che il fatto sia vero, non potendo esservi un interesse della collettività alla conoscenza di notizie false o di mere illazioni.
Un rigoroso orientamento, ancorato al concetto di verità obiettiva, ammette la scriminante in esame ma nella forma putativa, quando, pur avendo realizzato tutte le verifiche necessarie con prudenza, diligenza e perizia, si sia stati indotti in errore non colpevole dalle fonti o da un'incolpevole percezione distorta dei fatti. L'agente deve esaminare, controllare e verificare con serietà la notizia in relazione alla scelta ed attendibilità della relativa fonte e solo in tal caso l'eventuale errore in cui sia incorso può ritenersi involontario e non punibile.
Soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia realizza l'interesse pubblico all'informazione, sotteso all'art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell'art. 51 c.p., sempre che ricorrano anche la continenza e la pertinenza.
b) Continenza
Una narrazione, per essere rigorosa e veritiera, è necessario che sia caratterizzata dalla continenza, sia nel suo contenuto (continenza so-stanziale), sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale). Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente e deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione stessa.
Il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti.
La verifica, demandata al giudice di merito, va fatta accertando, oltre alla verità del fatto, anche la proporzionalità dei termini adoperati in relazione all'esigenza di evidenziare la eventuale gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico.
Il limite di cui in epigrafe viene superato quando, pur risultando vera la notizia, si strumentalizzi o si adoperi un lessico improprio che si trasformi in un attacco personale e gratuito al soggetto offeso, oppure quando le es-pressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica.
Il requisito in esame, necessario per l'individuazione della esimente di cui all'art. 51 c.p., è elastico e non è sempre escluso dall'uso di un epiteto infamante. In tale ottica si è riconosciuto che la critica può anche tradursi nell'uso di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, che tuttavia non trova giustificazione allorquando trasmodi in una vera e propria aggressione verbale del soggetto criticato, risolvendosi nell'uso di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti.
Rientra nell'ambito di liceità anche l'attribuzione ad un soggetto di una fattispecie di reato quando non si traduca in una enunciazione immotivata ma possa ricavarsi con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio e con minore o maggiore fondamento, dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obbiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti.
Se le notizie sono date con sobrietà e nella totale assenza di commenti sussiste l'interesse del pubblico a conoscere delle vicende.
c) Pertinenza
Il principio della pertinenza impone che i fatti narrati rivestano interesse per l'opinione pubblica.
Il termine di riferimento per valutare l'utilità sociale non è costituito sol-tanto dall'accertamento del concreto interesse per il fatto da parte dell'in-tera collettività nazionale; anche determinate questioni, che per il loro tecnicismo, per la loro complessità o per qualsivoglia altra ragione suscitino l'interesse di un numero limitato di persone o di specifiche categorie socia-li, possono meritare divulgazione, quando comunque abbiano influenze sul-la possibilità di estrinsecazione delle scelte individuali e di partecipazione di ciascuno ad attività costituzionalmente tutelate.
Rimangono inoltre escluse dall'ambito della pertinenza all'interesse sociale le attività di divulgazione delle notizie, offensive della reputazione di un soggetto e relative alla sua vita privata; in tal caso entrano in gioco altri valori costituzionali oggi compendiati dalla formula del diritto alla privacy e variamente ricavabili, oltre che dagli artt. 2 e 3 Cost., anche dagli artt. 14 e 15 Cost. (tutela del domicilio e della segretezza della comunicazione) e dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (tutela della riservatezza). Tuttavia essi devono cedere quando la particolare notorietà del personaggio o la rilevanza delle funzioni svolte nella vita pubblica suscitino un legittimo interesse pubblico alla conoscenza dei suoi comportamenti nella vita privata e alle modalità con le quali esercita i suoi diritto soggettivi e le sue libertà fondamentali.
Particolare attenzione va riservata alla cronaca giudiziaria che costituisce il veicolo preferenziale della diffamazione in quanto divulga notizie di rilevanza penale relative a procedimenti in cui restano coinvolti determinati soggetti che vedono la loro reputazione compromessa per il solo fatto di essere indagati o coinvolti in indagini di rilevanza penale che comportano di per sé un giudizio di disvalore sociale per i fatti loro addebitati.
Non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria quando manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, che implicano l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i va-lori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi.
Inoltre, ogni individuo coinvolto in un procedimento penale ha diritto, una volta concluso con l'archiviazione o l'assoluzione il giudizio, e, quindi, venuta meno ogni ragione anche di mero sospetto, che la propria immagine non resti vulnerata da notizie di stampa che riferiscano solo dell'iniziale coinvolgimento e ignorino, invece, l'esito delle stesse indagini.
La questione è resa ancora più attuale dalla possibilità di trarre notizie attraverso il Web, ovvero i motori di ricerca, che non sempre tirano fuori notizie aggiornate, con la concreta possibilità di compromissione di diritti fondamentali dell'individuo.
In termini generali, è possibile affermare che ove la notizia tragga origine da un provvedimento giudiziario e qualora sia fedele al contenuto di tale provvedimento, senza alterazioni o travisamenti, sussiste la scriminante di cui all'art. 51 c.p., non potendosi richiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate modifiche o alterazioni in senso diffamatorio alle notizie diffuse da fonti ufficiali, sussiste l'illecito.
Le esigenze di tutela della privacy prevalgono sul diritto all'informazione ove determinati avvenimenti o notizie, ancorché veri ed effettivamente accaduti, vengano riproposti all'attenzione del lettore a notevole distanza di tempo, qualora gli stessi siano privi di interesse pubblico ed inidonei a legittimare l'esimente del diritto di cronaca per mancanza del requisito dell'attualità della notizia. Tale requisito può essere inserito nell'ambito della pertinenza ed inteso quale mancanza di utilità sociale dell'informazione.
E' di chiara evidenza che, data la sempre maggiore diffusione dei cd. motori di ricerca, il diritto all'oblio viene gravemente compromesso dall'uso del Web. Ogni informazione, anche datata o non più attuale, sarà a disposizione del ricercatore che verrà a conoscenza di situazioni o fatti verificatisi anche a notevole distanza di tempo. Ciononostante, nessuna normativa nazionale prevede limiti alla permanenza di notizie sul Web e l'obbligo di aggiornamento delle notizie stesse. Trattasi di una lacuna normativa grave, che incide profondamente sui diritti della personalità, garantiti e tutelati dalla Costituzione.
La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia, ha statuito che il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione. A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione.Inoltre, se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati per-tengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Atteso che il trattamento dei dati personali può avere ad oggetto anche dati pubblici o pubblicati, il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.
Fermo restando che al fine di ritenere configurabile la scriminante di cui in epigrafe è necessario che siano rispettati i medesimi limiti di cui al para-grafo precedente (cfr. par. 3.1), ovvero la verità dei fatti, la continenza e la pertinenza, va evidenziato che i limiti del diritto di critica appaiono più estesi rispetto a quelli, ristretti, del diritto di cronaca.
Difatti, consistendo in opinioni, deve avere confini più larghi in quanto, mentre la notizia ha valenza oggettiva, fatta eccezione per la verità putativa, la critica, analizzando la notizia, ha valenza soggettiva e riflette il pensiero di chi la pone in essere. Ciò non toglie che l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività.
Non sempre compatta la giurisprudenza nel delineare i limiti entro i quali può riconoscersi rilievo scriminante a quella differente forma di manifestazione del pensiero che si estrinseca nella critica.
Va premesso che il diritto di critica deve intendersi come libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo, quindi, a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte. Al riguardo, la giurisprudenza, che pure in un primo momento aveva ritenuto il diritto di critica correlato a quello di cronaca, limitandosi al primo i limiti sopra ricostruiti, ne ha più recentemente affermato la sostanziale autonomia.
Dunque, come premesso, non basta tenere in considerazione i canoni valutativi della verità, della continenza e dell'interesse sociale in quanto la critica mira non già ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali. L'esimente in esame non presuppone una interpretazione oggettiva dei fatti e non occorre che le notizie siano esattamente rispondenti al vero, ma è necessario che l'errore non abbia comportato una stravolgimento della realtà, che esista un interesse sociale per l'argomento trattato e che le espressioni adoperate non trasmodino in espressioni volgari, scorrette o contumelie.
La Suprema Corte ha sostenuto che quando il discorso pubblicato ha un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate.Detto limite all'esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l'agente trascenda ad attacchi volti a colpire sul piano personale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui.
Di conseguenza, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
Occorre anche evitare la maliziosa e subdola insinuazione, la diretta demolizione della figura dell'accusato e l'insinuante accostamento di dati in conferenti e l'agente non deve quindi erigersi a giudice dei comportamenti altrui, anche se riprovevoli, pur potendo disapprovare tali comportamenti, senza trasmodare nell'aggressione all'altrui reputazione evitando contumelie gratuite e ingiustificate. Dunque, pur assumendo il requisito della verità del fatto un rilievo affievolito rispetto alla diversa incidenza che esso svolge sul versante del diritto di cronaca, è tuttavia indispensabile che sia rispettato un nucleo di veridicità, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne è investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.
La cronaca giudiziaria sovente si accompagna anche alla critica giudiziaria e, ove vengano rispettati i canoni della verità, continenza e rilevanza sociale della notizia, in mancanza di un gratuito intento ingiurioso, anche le espressioni negative su un provvedimento giudiziario se funzionali ad un argomentato ragionamento critico non sono illecite, purché non trascendano in espressioni inutilmente ingiuriose.
La critica di cui in epigrafe diventa illecita allorché si risolva in un significato offensivo delle espressioni adoperate e in un attacco alla reputazione o alla stima di un indagato o dello stesso magistrato criticato nel suo ambiente professionale, dovendosi distinguere la polemica, anche aspra, ma lecita, del gergo giornalistico della vera e propria offesa.
La critica giudiziaria, ove assuma contenuti diffamatori, deve tuttavia fondarsi su dati obiettivi anche esterni al procedimento ma non su mere va-lutazioni logiche che, ancorché plausibili, non trovino alcun concreto elemento di supporto rimanendo allo stato di mere congetture.
La critica politica costituisce una garanzia di civiltà e di progresso sociale in relazione ai principi di libertà costituzionalmente garantiti e può ri-guardare le più disparate attività concernenti la vita politica e sociale; tale diritto va, dunque, salvaguardato anche per garantire lo sviluppo democratico della società. Occorre, tuttavia, sottolineare che quanto più si ampliano i limiti della scriminante tanto più si restringono i diritti dei cittadini ed appare necessario che vengano fissati dalla giurisprudenza i "paletti" di tale scriminante al fine di evitare ogni incertezza al riguardo.
Orbene, la giurisprudenza ha affermato che, da un lato, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili; dall'altro, che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intel-lettuale dell'avversario.
La Suprema Corte ha, altresì, statuito che il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem.
Il dibattito politico è caratterizzato per sua natura da aggressività ed è quindi lecito utilizzare, qualora il pensiero verta su un tema sociale, poli-tico, economico o di interesse generale, anche toni aspri e di disapprovazione che non devono, però, trascendere nell'attacco personale e nella contumelia, non potendo giustificarsi espressioni platealmente sconvenienti, volgari, trattandosi di incivile denigrazione non giustificabile neppure con la vis polemica della competizione politica.
Com'è noto, la satira consiste in una critica, spesso corrosiva ed impietosa, fondata su una rappresentazione che, finalizzata a cagionare ilarità, enfatizza e deforma la realtà. Tipica espressione satirica è quella carica-turale, consistente nella accentuata e consapevole alterazione dei tratti somatici e comportamentali di una persona, volta a suscitare ilarità o anche derisione nel pubblico. Orbene, le indicate caratteristiche della satira, destinata ad esplicarsi attraverso il ricorso al paradosso ed alla metafora surreale, non consentono di estendere alla stessa il principale limite dalla giurisprudenza apposto alla fruibilità della scriminante del differente diritto di cronaca, ossia quello della verità. La satira, difatti, assume, per sua stessa natura, i connotati dell'inverosimiglianza e del paradosso.
In merito, altresì, al carattere della pertinenza, probabilmente diverse so-no le ipotesi in cui la satira diventa essa stessa veicolo di informazione: è il caso di note trasmissioni televisive che, pure a carattere prevalentemente satirico, svolgono in taluni momenti anche un ruolo informativo.
Va, invece, senza dubbio, osservato il limite della continenza, superato il quale va riconosciuto rilievo penale alla manifestazione satirica. Occorre, infatti, che attraverso la metafora, anche caricaturale, si riconoscano un fatto o comportamento e, comunque, l'opinione della persona oggetto della sa-tira, in base alle sue convinzioni politiche, sociali, religiose, evitando, tuttavia, interpretazioni esasperate e maliziose con allusioni gratuitamente offensive.
Trattasi di una particolare forma di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost., con limiti più ampi rispetto alle altre scriminanti, per cui non sono considerate illecite attribuzioni di condotte moralmente disonorevoli o accostamenti volgari, ove effettuati con garbo ed ironia.
L'esimente della provocazione
L'esimente de qua è disciplinata dall'art. 599, comma 2, c.p., che prevede che non può essere punito colui che con la sua condotta ha integrato il reato in esame nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui sopra non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provoca-torio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa.
La Corte ha offerto un interpretazione del concetto di "immediatezza" rilevante ai fini della riconoscibilità dell'esimente della provocazione, chiarendo che l'immediatezza della reazione debba essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limi-tare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la ratio.
Pertanto, affinché sia integrata la provocazione è, dunque, sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea.
Il dato temporale della reazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità.Dunque, la giurisprudenza esclude lo stato d'ira, rilevante ai fini della configurazione della provocazione, se sedimenta nell'agente un sentimento vendicativo che porta alla perpetrazione di un'aggressione lucida e fredda.
L'irrilevanza dell'indicazione nominativa ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice
Come già evidenziato, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
Dunque, ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.
Per ritenere configurabile il reato di diffamazione a mezzo internet, quindi, non è necessario che sia fatta menzione di alcun nome, a patto che vengano indicati determinati particolari che rendano identificabile la persona diffamata.
Riassumendo, ai fini della individuazione del soggetto passivo o leso dalla diffamazione non è necessario che venga individuato nominativamente, essendo sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto e la possibilità di identificazione, anche tra una cerchia o categoria di persone ed anche in via induttiva.
Non può essere esclusa tale legittimazione sul presupposto che la generalità dei consociati non sia in grado di attribuire induttivamente la lesione della reputazione (non nominativa) ad una o più specifiche persone nel caso in cui la conoscenza dei meccanismi di "codificazione" sia in possesso di una ristretta cerchia di persone.
Comunicazioni via mail, tramite mailing-list, forum e chat
La trasmissione del pensiero a distanza, prima realizzata tramite posta, con il mezzo cartaceo e la scrittura, o radio-televisivo, con l'audio o l'immagine, viene oggi anche attuata in modo semplice, rapido ed economico con la posta elettronica, mediante messaggi spediti dal proprio indirizzo mail ad uno o più destinatari o ad un gruppo, i cui partecipanti siano forniti anch'essi di indirizzo mail, tramite un server, da un computer collegato in rete e ricevuti in tempo quasi reale ove il destinatario o i destinatari siano collegati alla rete, potendo, comunque, scaricarli dal mail-box nel momento in cui si connettono alla rete.
In tutti i casi che si esamineranno, ad eccezione della comunicazione via e-mail, la notizia viene diffusa erga omnes, ad un numero indeterminato di soggetti, mentre nel caso di posta elettronica, ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame occorre che il messaggio venga inoltrato a più di un destinatario. In tali ipotesi sussiste, per giurisprudenza consolidata, l'aggravante di cui all'art. 595, co. 3 c.p. ed è irrilevante che fra i lettori della comunicazione vi sia il soggetto offeso, che potrebbe venire a conoscenza della notizia diffamatoria tramite il semplice collegamento alla pagina web, quale utente ovvero abbonato della chat o della mailing-list.
a) La diffamazione attraverso mailing-list e Forum
La comunicazione può anche essere effettuata in contemporanea a tutti gli iscritti ad una mailing-list, caratterizzata da interessi comuni agli aderenti, ed essere ricevuta da tutti i partecipanti.
Oggi, grazie alla L. 547/93 che ha parificato alla posta elettronica la desueta corrispondenza cartacea, anche la posta elettronica è considerata corrispondenza privata; pertanto, la diffamazione può avvenire anche attraverso la suddetta posta ovvero con la diffusione di messaggi attraverso mailing-list.
Va, tuttavia, segnalata una differenza sostanziale con riguardo alle scriminanti del reato o del fatto illecito, non essendo invocabile, in tali fattispecie, il diritto di cronaca, non trattandosi di attività giornalistica, svolta o meno da professionisti, mentre potrà essere sempre invocata l'esimente del diritto di critica, riconoscibile, quale diritto costituzionalmente tutelato (art. 21 Cost.), a favore di chiunque, indipendentemente dalla qualifica di giornalista.
Fenomeno più recente rispetto all'era di Internet è la diffusione dei cd. Forum, ovvero di aree tematiche di discussione di specifici argomenti tramite la Rete a cui possono accedere gli iscritti al gruppo, ma anche i visitatori che a differenza degli iscritti, però, non hanno possibilità di inserirsi nella discussione attraverso messaggi o comunicazioni.
Dunque, la caratteristica del Forum sta nel fatto che i messaggi immessi da un singolo utente sono leggibili, senza altra attività di diffusione, da parte di tutti, iscritti e visitatori, come se si trattasse di una grande lavagna in cui ciascuno può scrivere qualcosa riguardo ad un determinato argomento.
Le frasi pronunciate nel contesto di un forum non possono giustificare o scriminare l'uso di espressioni offensive; al contrario, proprio la desti-nazione ad un forum - e quindi ad un numero indeterminato di soggetti - non può che amplificare la portata lesiva delle affermazioni, complessivamente considerate.
Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione si ritiene che sia sufficiente l'invio di un messaggio denigratorio al Forum o alla mailing-list per la configurazione del tentativo di diffamazione, trattandosi di fatti idonei a perpetrare il reato, mentre occorrerà la prova della effettiva lettura dei messaggi da parte degli iscritti, o quantomeno di alcuni di loro, ovvero dei visitatori, per l'individuazione del reato consumato. Prova questa che non risulta affatto difficile fornire in considerazione del fatto che oggi, data l'alta tecnologia degli strumenti telematici, i siti sono dotati di un meccanismo mediante il quale si può rinvenire il numero dei visitatori raggiunto.
b) La posizione della Suprema Corte riguardo la diffamazione a mezzo e-mail
Integrano il reato di diffamazione aggravata offese quali "cialtrone" e "fascista" rivolte al conduttore di una trasmissione radiofonica inviate a mezzo e-mail. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 2333/2016.
Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, l'agente aveva inviato la mail dal contenuto diffamatorio alla redazione di una nota trasmissione radiofonica.
L'e-mail in questione conteneva una serie di epiteti negativi rivolti al conduttore della trasmissione suddetta e, siccome veniva inviata alla redazione, il Supremo Consesso ha ritenuto sussistente il requisito della comunicazione con più persone, terze rispetto all'agente ed alla persona offesa.
Ha, altresì, ritenuto che l'uso dei termini contenuti nelle frasi rivolte al conduttore, e dirette in entrambi i casi alla direzione radiofonica, apparisse oggettivamente lesiva della sfera personale e professionale del predetto, e sicuramente esorbitante dai limiti di libera manifestazione del pensiero.
c) La diffamazione a mezzo Chat
La chat è una forma di comunicazione telematica che consente, ove si sia collegati in Internet, di dialogare per iscritto in tempo reale con uno o più utenti. Ogni soggetto, collegandosi al proprio server attraverso appositi programmi gratuiti, ha la possibilità di introdursi in una o più aree tematiche di discussione aventi ad oggetto, anche qui come nei Forum, i più disparati argomenti.
La possibilità di comunicare in forma privata o pubblica ha dei risvolti giuridici che non possono essere sottovalutati.
Infatti, in relazione alla comunicazione privata, è chiaro che essa consente il dialogo anche tra soggetti che si scambiano delle informazioni illegali, con l'unica diversità che, rispetto alle comunicazioni telefoniche, questo nuovo universo presenta delle difficoltà oggettive nella individuazione degli effettivi utenti.
Le maggiori difficoltà consistono nella individuazione dell'agente pro-tetto dall'anonimato, in quanto ciascun utente utilizza uno pseudonimo, cd. nick-name; a ciò si aggiunge il fatto che, anche qualora si riuscisse a risalire all'IP (numero di protocollo assegnato dal server al momento del col-legamento), non è detto che ad utilizzare il computer quel giorno a quella data ora fosse esattamente la persona titolare dell'abbonamento di fornitura di accesso ad internet.
Ebbene, occorre capire se attraverso tale strumento possa essere punita la condotta diffamante di chi divulga informazioni lesive del decoro, onore, o reputazione di un soggetto. Una volta individuato il canale pubblico di discussione che si ritiene appropriato, vi si può accedere, ed è come se ci si trovasse in una stanza o piazza virtuale in cui ciascun utente è identificato dal proprio nick – name. Si può così dar luogo ad un dialogo proprio come avverrebbe nella realtà, con l'unica differenza che le parti sono lontane, ciascuna comodamente seduta davanti al proprio personal computer.
Nel caso di affermazioni diffamatorie, quindi, nulla nega che vengano "pronunziate" in pubblico.
Considerando che la comunicazione in esame è di tipo telematico, cioè una comunicazione che si giova delle tecnologie informatiche per le telecomunicazioni, e considerando che con l'entrata in vigore della L. 547/93 le comunicazioni informatiche e telematiche hanno avuto il giusto riconoscimento da parte del legislatore, non sembra si possano muovere eccezioni sulla legittimità di una tutela esplicata anche nei confronti di ogni sorta di comunicazione avvenuta proprio tramite una delle forme tipiche attraverso cui si esplica la comunicazione telematica che è, appunto, la chat.
Diffamazione a mezzo Social Network: pubblicazione di post diffamatori
I Social Network sono oggi lo strumento di comunicazione per eccellenza, dove il più utilizzato al mondo è di sicuro Facebook.
Le condotte che possono generare diffamazione sono molteplici e la giurisprudenza ha provveduto a rimediare con le massime punizioni nei confronti di coloro che incorrono nel reato sopra menzionato. Le statistiche giuridiche mostrano come la diffamazione sia diventata, soprattutto su Facebook, un reato ricorrente.
Sono svariate le persone che ricorrono ai social network per esporre i propri pensieri contraddittori o insulti nei confronti di qualcuno.
Le questioni religiose e di politica costituiscono il campo nel quale l'espressione del proprio pensiero sfora i limiti del rispetto di quello altrui e anche la pubblicazione di foto di amici in atteggiamenti imbarazzanti o qualche battuta in più costituiscono reato.
I Social Network non possono essere considerati mezzi di informazione e, di conseguenza, chi insulta o discrimina la personalità altrui o ancora l'aspetto e l'ideologia altrui non può invocare a sua discolpa il diritto di cronaca e di critica. Molti credono che il diritto di critica sia qualcosa di indipendente dall'attività giornalistica e spetterebbe a chiunque, anche all'utente di Facebook.
Sino al 2014, la giurisprudenza di merito si era mostrata assai poco si-cura, lasciandosi forse in una certa misura "disorientare" dalle peculiarità della comunicazione nell'ambiente "social" rispetto alla realtà generalizzata della rete già variamente e diffusamente affrontata in tema di testate telematiche prima e di blog, forum e portali di aggregazione e con-divisione tradizionali poi.
Così, ad esempio, alcune Corti avevano ritenuto, talvolta, di poter escludere tout court la diffamazione - per mancanza dell'elemento essenziale della "comunicazione con più persone" richiesto dall'art. 595 c.p. - per via dell'ambiente virtualmente "chiuso" in cui avviene la comunicazione e l'interazione all'interno dei social network rispetto al "mare magnum" di internet: in tal senso, ad esempio, si era ritenuto che attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati", per cui la comunicazione non può dirsi particolarmente diffusiva e pubblica, in virtù del fatto che per accedere alle pagine di un profilo Facebook è necessario il consenso del titolare del pro-filo che autorizza, di volta in volta, solo la ristretta cerchia di individui che desidera selezionare.
In altre occasioni si erano invece sollevati dubbi - proprio in funzione delle possibilità che i social offrono di poter restringere, ab origine o in occasione dei singoli post e commenti, la cerchia dei potenziali destinatari delle comunicazioni (e dunque dei soggetti anche messi nelle condizioni di fruire dei messaggi e/o di subirne gli eventuali effetti pregiudizievoli) - circa la possibilità di qualificare il social network come "altro mezzo di pubblicità" ai fini dell'applicazione della aggravante di cui all'art. 595 comma 3 c.p. usualmente applicata alla diffamazione a mezzo stampa o a mezzo internet (inteso in senso lato): di lì l'attenzione quasi "morbosa" che le Corti di merito di volta in volta riservavano, nelle rispettive analisi in fatto, a circostanze quali il numero di "amici" aventi accesso ad un dato profilo, alle specifiche impostazioni privacy più o meno restrittive ad esso inerenti, all'eventuale utilizzo di tag che consentivano di riferire il messaggio asseritamente diffamatorio al preteso soggetto leso o in ogni caso al messaggio di uscita dalla sfera di disponibilità e controllo del titolare del profilo risultando così liberamente e pubblicamente fruibile erga omnes, al numero di visualizzazioni o di commenti raccolti, e via di seguito.
Orbene con la sentenza n. 12761/14 la Cassazione ha in sostanza ricondotto le ipotesi di diffamazione a mezzo social network entro i confini della fattispecie generale della diffamazione aggravata perpetrata mediante l'utilizzo del mezzo di pubblicità, sancendo in primo luogo che la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, anche per le notizie riservate agli «amici», ad una cerchia ampia di soggetti, che pertanto postare un simile messaggio sul proprio profilo integra il dolo prescritto dall'art. 595 c.p.
Oggi è indubbio che offendere una persona scrivendo un "post" sulla sua bacheca di Facebook integra il reato di diffamazione aggravata, esattamente come se l'offesa venisse portata dalle colonne di un giornale. Con una decisione in realtà attivata su un caso di conflitto negativo di competenza, la Prima sezione penale della Cassazione torna sul tema caldissimo della natura "penalistica" dei social network.
Dunque, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un' ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 c.p., comma 3, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto inter-personale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa con-dotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'articolo in esame.
Dopo aver ricondotto il caso entro tali confini, la Corte ha fatto applicazione dei principi già consolidati in materia di diffamazione a mezzo stampa per cui è sufficiente che, benché implicita, risulti sufficientemente univoca alla cerchia dei destinatari la riferibilità del messaggio diffamatorio al soggetto leso, non essendo a tal fine necessaria l'espressa indicazione del nome dello stesso. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, confermato la linea dura nei confronti di chi usa i social network quale valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, semplici "amici", colleghi o capi.
La natura della responsabilità dei soggetti coinvolti
Data la peculiarità delle modalità di acquisizione e circolazione dei contenuti illeciti su un sito web, si è posta la questione della responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione di tali spazi.
Più in dettaglio, ci si è chiesti se, alla luce dei principi del nostro ordinamento, sia possibile imputare la responsabilità di un illecito commesso su Internet oltre che, com'è ovvio, all'effettivo autore dello stesso, ovvero al content provider, in qualità di soggetto che fornisce i contenuti pubblicati sul sito web, anche all'host provider, ossia al soggetto che consente al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l'utilizzo di uno spazio web offerto sul proprio server.
Il dibattito si è, dunque, incentrato, in maniera preponderante, sulla posizione dell'host provider in ragione della natura dell'attività di hosting, caratterizzata dalla memorizzazione tendenzialmente duratura delle informazioni, che potrebbe far presumere una maggiore possibilità di controllo e/o di intervento sulle stesse da parte dell'host provider.
Dunque, non sussistono difficoltà interpretative in ordine alla configurabilità e all'inquadramento della responsabilità del content provider, quale autore e/o fornitore dei contenuti sul web, nel caso in cui quest'ultimo ponga in essere un'attività illecita, come, appunto, la divulgazione di notizie diffamatorie.
È evidente, che, in ipotesi di diffamazione a mezzo Internet, il content provider può essere chiamato a rispondere dell'illecito, tanto in sede civile quanto in sede penale, per fatto proprio; e ciò in quanto, rispetto alla fattispecie "tradizionale", cambia lo strumento di divulgazione ma non la natura della condotta.
Come già rilevato, la struttura di internet, libera e, di fatto, priva di precise regole, può rappresentare un serio ostacolo all'identificazione dell'effettivo autore dell'illecito.
È opinione comune che proprio la necessità di sopperire alla mancanza di sistemi che assicurino la certa individuazione dell'utente responsabile della violazione stia alla base della prospettazione, giudiziaria e dottrinale, di un coinvolgimento dell'host provider, in particolare nel giudizio di responsabilità. In pratica, ragioni di natura sostanziale hanno dato origine al dibattito relativo alla responsabilità dell'host provider, al quale imputare l'illecito commesso sulla rete, in qualità di responsabile per fatto altrui o per fatto proprio ma a titolo concorrente.
Per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in capo ad un host o content provider occorre affermare a suo carico un obbligo giuridico di impedire l'evento e quindi da un lato l'esistenza di una posizione di garanzia, dall'altro la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo.
Detta posizione di garanzia, però, non può essere ravvisata nel diritto vigente, stante l'assenza di una specifica previsione in tal senso, e ciò a prescindere dalla questione dell'auspicabilità o meno di una normativa che colmi questo vuoto legislativo.
Né la posizione di garanzia di cui trattasi può desumersi da fonte diversa, quale in via esemplificativa quella dettata ex artt. 57 e 57 bis c.p. in materia di stampa, in quanto si tratterebbe di analogia in malam partem, e, quindi, di violazione del divieto di analogia di cui all'art. 14 disp. prel.
La fattispecie incriminatrice contemplata dal disposto codicistico di cui all'art. 57 c.p. costituisce un'ipotesi di reato proprio, autonoma e strutturalmente caratterizzata dalla omissione dell'attività di controllo, quale causa di un evento non voluto, addebitabile ai soggetti ivi contemplati a titolo di colpa, la quale deve avere origine dalla inosservanza di norme dettate al fine di regolare la condotta dei medesimi soggetti, che ad essi impongono, al fine di evitare la commissione di reati, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare. L'ipotesi criminosa in considerazione non è, dunque, configurabile qualora, come nel caso concreto, sia carente non solo qualsiasi profilo di colpa omissiva in capo al prevenuto, ma anche la sussistenza di un obbligo di controllo sul contenuto di qualsivoglia scritto, proteso ad impedire la commissione di un reato.
Si osserva, dunque, che non può essere ravvisata la possibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, visto l'enorme afflusso di dati.
Non può non vedersi come l'obbligo del soggetto - web di impedire l'evento diffamatorio imporrebbe allo stesso un filtro preventivo su tutti i dati immessi in rete, che finirebbe per alterarne la funzionalità. Considerata l'estrema difficoltà tecnica di tale soluzione, e le conseguenze che potrebbero derivarne, appare quindi condivisibile che si finirebbe per richiedere un comportamento inesigibile e di conseguenza non perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.
Per completezza di quanto già esposto, valga solo aggiungere che la presenza di una posizione di garanzia da cui far derivare un obbligo di attivazione, in mancanza della quale far ricorrere la previsione dell'art. 40 c.p., di certo non può essere fatto derivare dalla violazione di norme di legge quali quelle a protezione dei dati personali, che non hanno per oggetto tali condotte e che sono state emanate a copertura di comportamenti diversi da quelli diffamatori.
Ad abundantiam, va sottolineato che nella normativa sul commercio elettronico, che costituisce unitamente alla normativa sulla privacy un quadro giuridico coerente e completo e che non può essere letta in modo alter-nativo ma integrato, si indica che: "il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate[...]a condizione che detto prestatore non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita[...]e che non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni medesime".
Quanto all'assenza in capo al prestatore di servizi, che fornisca anche un hosting attivo, di un obbligo di controllo preventivo del materiale immesso sotto il profilo della inesigibilità della condotta, valga solo aggiungere che la relazione al Parlamento Europeo in merito alla responsabilità giuridica degli intermediari Internet dell'08/06/2000 addirittura vieta, tenendo a mente l'art. 15 del D.L.vo 70/03, "[...]agli Stati membri di imporre agli intermediari Internet l'obbligo generale di controllare le informazioni che si trasmettono o si archiviano ovvero l'obbligo generale di cercare attivamente fatti o circostanze atte a indicare il proseguimento di attività illegali".
Quanto sopra non può che essere condiviso laddove non si trascuri di porre attenzioni alle difficoltà che ancora oggi permangono in materia di una efficace tecnologia in grado di filtrare informazioni illegali e nocive, senza bloccare informazioni perfettamente legali.
Una differente impostazione giuridica appare, invece, preferibile: una ri-costruzione piana della fattispecie concreta porta a qualificare il contributo del provider, nella diffusione dei contenuti offensivi immessi dall'utente, nelle forme del concorso commissivo; atteso che questi, attraverso il proprio sistema, veicola, in modo da offrire una diffusione illimitata, contenuti che altrimenti non uscirebbero dalla sfera del proprio autore. Sulla base di questa ricostruzione dell'elemento materiale, una penale responsabilità può essere riconosciuta solo quando il contributo alla diffusione è offerto in modo consapevole e volontario.
Si evince con chiara evidenza che è da escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato quando l'enorme massa di dati gestita dal sistema ed immessa direttamente dagli utenti non consente di poter raggiungere la ragionevole convinzione che il provider abbia una conoscenza critica dei contenuti da lui veicolati, se non nel momento in cui la sua attenzione venga attirata su uno specifico oggetto in base alla segnalazione mirata proveniente dall'interessato o da altri utenti del web.Solo dopo quel momento è dimostrata la consapevolezza del provider che, se non rimuove il contenuto offensivo e continua a renderlo fruibile, ulteriormente aggravando la lesione al bene giuridico tutelato, risponde di lì in poi, a titolo di concorso nel reato.
Nel dettaglio, in merito alle peculiarità dei diversi soggetti coinvolti, si può, comunque, osservare quanto segue.
Come già evidenziato, il blog consiste in una sorta di diario virtuale, pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, con il quale i lettori possono interloquire, postando commenti, idee e riflessioni, generalmente correlati ai temi di volta in volta proposti dal gestore del sito, il c.d. blogger. Soltanto in alcuni casi i messaggi degli utenti sono filtrati dal titolare della pagina web , che in questo modo sceglie quali post pubblicare; più spesso, essi vengono in automatico immediatamente immessi sul blog , senza che quest'ultimo possa intervenire.
Pare evidente che, in assenza di poteri di intervento da parte del blogger , degli eventuali scritti offensivi siano tenuti a rispondere unicamente i loro autori, che li hanno in via autonoma e diretta diffusi sulla Rete. Al riguardo è peraltro da segnalare una (invero isolata) pronuncia di merito, che ha equiparato la figura del gestore di un blog a quella del direttore di giornale, inopinatamente ritenendolo responsabile per tutti gli scritti ospitati sul suo sito e in particolare per quelli la cui paternità non sia accertata in giudizio, sul presupposto che egli avrebbe il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Secondo il giudicante, infatti, colui che gestisce il blog non sarebbe altro che il direttore responsabile dello stesso pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica e sarebbe perciò chiamato a rispondere, in caso di condotta negligente, del reato di cui all'art. 596 bis c.p.
In senso contrario è però da osservare che, anzitutto, l'art. 596 bis c.p. (introdotto dalla legge n. 127/1958) non costituisce una norma incriminatrice, essendo essa al contrario finalizzata a precludere, nelle ipotesi di diffamazione con il mezzo della stampa, l'estensione della prova liberatoria (c.d. exceptio veritatis ) al direttore, al vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati di cui agli artt. 57, 57 bis e 58 c.p. e, dunque, a impedire sperequazioni con il trattamento riservato dall'art. 596 c.p. all'autore dello scritto diffamatorio.
Inoltre, lo si ripete, il nostro ordinamento non riconosce in capo al gesto-re di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi che sono pubblicati sul suo sito: la disciplina dell'art. 57 c.p. è infatti riservata al direttore e al vice-direttore responsabile della stampa periodica (sul presupposto degli ampi poteri di controllo a essi attribuiti in ordine al contenuto delle pubblicazioni) e non può essere estesa analogicamente ad altre figure, pena la violazione del divieto di analogia in campo penale.
Infine la disciplina penale emanata in tema di diffamazione a mezzo stampa (cartacea) ovvero radio e televisione, in difetto di apposita disposizione legislativa, non è estensibile alle pubblicazioni telematiche.
Si deve, dunque, ritenere che il gestore di un blog possa essere chiamato a rispondere in sede penale per i post diffamatori pubblicati sul suo sito, in concorso con l'autore degli stessi (o anche in via autonoma, laddove il primo non sia stato identificato), solamente se egli da un lato possa tecnicamente intervenire nella selezione dei messaggi che appaiono sul sito e, dall'altro, abbia volontariamente scelto di diffondere in rete il post offensivo.
In buona sostanza, la posizione del blogger è analoga sotto questo profilo a quella dei moderatori di forum i quali - a differenza del direttore di giornale cartaceo - rispondono (soltanto) a titolo di dolo nelle ipotesi in cui con-corrano con l'autore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.
La configurabilità del reato di cui all'art. 57 c.p. è dubbia anche nei con-fronti del direttore o del vice direttore responsabile di un giornale on line. La ratio di questo istituto risiede infatti nell'individuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa (come risulta inequivocabilmente dalla rubrica della norma de qua, che recita «reati commessi per il mezzo della stampa periodica»); nozione che trova la sua definizione nell'art. 1 legge n. 47/1948, il quale non è estensibile alle pubblicazioni telematiche né, soggettivamente, al direttore delle medesime. Diversamente, si avrebbe una inaccettabile differenza di trattamento tra l'autore dell'articolo offensivo pubblicato su una testata on line (non punibile alla pena prevista dall'art. 13 legge sulla stampa) e il di-rettore responsabile della stessa, sanzionato con quella pena «diminuita in misura non eccedente un terzo».
La novella di cui all'art. 1 legge n. 62/2001 non modifica questa conclusione, pur avendo essa imposto l'obbligo di registrazione per i prodotti editoriali diffusi con il mezzo elettronico, perché - a ben vedere - scopo di quella norma era soltanto di limitare ai giornali on line (con esclusione quindi degli altri siti) il dovere di riportare le indicazioni già obbligatorie per la stampa cartacea (il luogo e il tempo della pubblicazione, il nome dell'editore ecc.). In buona sostanza, perciò, come ha espressamente chiarito anche l'art. 7, comma 3, legge n. 70/2003, la registrazione della testata editoriale telematica (da effettuarsi presso la Cancelleria del Tribunale) è finalizzata all'ottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite da quella legge in relazione alle nuove forme di editoria e pertanto rileva solo ai fini civili e amministrativi, con esclusione dell'area penale.
Da quanto detto consegue che, per gli articoli scritti da terzi, il direttore responsabile di una testata telematica potrà rispondere del reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità ex art. 595 comma 3 c.p. solamente nelle ipotesi in cui concorra con l'autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva. Naturalmente, su questi presupposti, la responsabilità dello stesso sarebbe a titolo di dolo, non rilevando penalmente l'omesso controllo colposo sul contenuto della testata, punito dall'art. 57 c.p. con riferimento alla (sola) ipotesi della stampa cartacea.
Difatti, la Corte di Cassazione, ponendo l'accento proprio sull'eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, ha escluso espressamente la punibilità dei direttori dei giornali on-line, sulla scorta del fatto che la norma de qua si riferisce esclusivamente all'informazione diffusa attraverso la carta stampata; con la conseguenza che i direttori in questione potranno essere chiamati a rispondere dei messaggi diffamatori sui siti da essi gestiti solo nella circoscritta ipotesi di un loro diretto concorso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo sui contenuti dei messaggi dif-fusi.
È parimenti da escludere una generale responsabilità in capo ai c.d. Internet Service Provider, ovvero coloro che, in pratica, forniscono l'accesso alla rete informatica per i messaggi offensivi contenuti nelle pagine web che essi trasmettono o memorizzano. Questo è infatti il portato dell'art. 17 D.Lgs. 70/2003, attuativo della direttiva europea sul commercio elettronico (n. 2000/31/Ce), il quale espressamente prevede che il fornitore di servizi telematici non sia assoggettato «a un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». Semmai a carico del medesimo sono stati posti (ben diversi) obblighi di informazione e comunicazione - sia di iniziativa propria, sia su richiesta dell'Autorità giudiziaria o di quella amministrativa avente funzioni di controllo - essendo egli tenuto senza indugio a informare queste ultime qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio ed a fornire, su richiesta delle medesime, le informazioni in possesso dei provider stessi «che consentano l'identificazione del destinatario dei [loro] servizi con cui [essi] hanno accordi di memorizzazione dei dati al fine di individuare e prevenire attività illecite».
Ne deriva pertanto che, in applicazione delle regole generali, i fornitori del servizio internet, sussistendone gli altri presupposti, potranno unicamente concorrere nella commissione del reato con l'autore del testo lesivo dell'altrui onore, laddove vi sia la prova che essi abbiano dolosamente inteso diffondere una notizia diffamatoria.
La soluzione non è diversa per quanto infine attiene gli eventuali profili di responsabilità del titolare di un sito per i link (cioè per i collegamenti virtuali ad altre pagine internet ) da esso apposti sulle proprie pagine web , nel caso in cui questi diffondano comunicazioni diffamatorie; nonché la possibile configurabilità del reato in esame in capo al webmaster per l'uso di meta tags atti a diffondere, o quanto meno a incrementare la diffusione, di messaggi diffamatori. È infatti da ritenere che nei casi ora descritti il webmaster e il titolare del sito possano andare incontro a responsabilità penale solamente qualora vi sia la prova che abbiano voluto fare da cassa di risonanza della comunicazione offensiva.
La questione posta riguarda, insomma, la responsabilità di Facebook, di TripAdvisor, di Ebay, di YouTube e degli altri gestori di spazi web aperti alla ricezione di contenuti provenienti dai rispettivi utenti. L'ipotizzata responsabilità potrebbe essere ravvisata nel fatto che i predetti I.S.P. ospitano contenuti diffamatori immessi da terzi e per tal via li rendono pubblici, consentendone la percezione da parte di un numero illimitato di destinatari e conseguentemente contribuendo all'offesa arrecata al bene giuridico tute-lato dalla fattispecie incriminatrice. Di modo che l'I.S.P. concorrerebbe nel reato di diffamazione commesso dal suo utente.
Dunque, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità, una responsabilità dell'I.S.P. può essere ritenuta soltanto qualora questi mantenga on-line i contenuti diffamatori immessi dai privati dopo che sia a lui stato segnalato l'abuso commesso. Tale impostazione ben si incontra con le policy aziendali dei principali I.S.P. operanti nel web, che prevedono modalità veloci e del tutto informali per la segnalazione di eventuali abusi commessi da terzi utenti e, attraverso rapide operazioni di veri-fica operate dal gestore, a suo insindacabile giudizio, portano all'oscuramento dei contenuti ritenuti illeciti e, sovente, alla espulsione del'utente abusante tramite annullamento delle sue credenziali di accesso.
Per concludere, giova dare atto di un'ulteriore questione esaminata dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratta del problema relativo alla ipotizzabilità di una responsabilità concorsuale omissiva del titolare di un Internet Point.
La Corte di Cassazione ha negato che sia configurabile una responsabilità penale dei gestori dei punti Internet per non aver impedito l'evento, ai sensi degli artt. 40, comma, e 595 c.p., nell'ipotesi di invio, da parte di un utente dell'Internet Point di e-mail aventi contenuto diffamatorio, sostenendo che al gestore è preclusa la conoscenza di tali comunicazioni e conseguentemente è precluso anche ogni potere di controllo.
Ebbene, osserva la Corte, la delibera 467/2000 del Consiglio delle Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, se prevede l'obbligo di attendere all'identificazione dell'utilizzatore del terminale Internet, non pone, anche, un obbligo di conoscenza né tantomeno di controllo, da parte del gestore, delle comunicazioni inviate.
Consegue che, anche se il titolare di un Internet Point provvede ad identificare l'utilizzatore, lo stesso non potrebbe comunque impedire l'invio delle e-mail di contenuto diffamatorio, non avendo alcun potere di controllarne il contenuto. Invero, soggiunge la Corte di Cassazione, l'art. 617 quater c.p., vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici, cioè l'intercettazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Esclusa l'ipotizzabilità di una responsabilità concorsuale di tipo omissivo (attesa la mancanza di una posizione di garanzia in capo al titolare di un Internet Point) si deve escludere anche una responsabilità concorsuale di tipo commissivo se il gestore in questione non ha piena conoscenza della delittuosità della comunicazione e, tantomeno, se non ha svolto un ruolo di con-corrente morale, determinando l'utente ad effettuare l'inoltro.
Quest'ultimo tipo di responsabilità, invero, non è del tutto esclusa. Si è sostenuto, quale condizione per una responsabilità a titolo di concorso commissivo, che l'agevolazione, consapevolmente prestata, dovrebbe andare oltre la mera fornitura dell'accesso ovvero il mantenimento del collegamento alla rete, dovendo emergere connotati di illiceità nelle modalità di svolgi-mento del servizio, assistiti da un grado di partecipazione particolarmente intenso e da un'oggettiva possibilità di impedire la commissione del reato.
In astratto si ammette, dunque, la configurabilità di una responsabilità concorsuale attiva di tipo morale del titolare di un Internet Point.
Limiti alla competenza del giudice italiano
Per dovere di completezza è necessario un breve excursus in merito al cd. locus commissi delicti, da cui discende la competenza giurisdizionale.
Nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite internet, l'evento appare temporalmente differenziato dalla condotta. In un primo momento si avrà l'inserimento in rete, da parte dell'agente, di scritti e/o immagini offensive e, solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore o giorni) i terzi, connettendosi al sito e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento. Una volta che il messaggio è stato, presuntivamente o concretamente, letto anche nel territorio nazionale si radica la competenza del giudice nazionale, chiamato ad occuparsi del procedimento, al di là di dove il documento informatico sia stato confezionato e diramato attraverso la rete. E' questa la conseguenza di Internet che vive in un mondo virtuale, privo di spazialità ma che non crea, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, nessun vuoto legislativo nell'articolo 6 c.p.
Strettamente connesso, dunque, alla questione relativa al momento consumativo del reato in questione è ovviamente il tema del luogo di consumazione del reato di diffamazione via internet e dei conseguenti limiti di giurisdizione per l'autorità giudiziaria italiana: al riguardo si può dire che la potestà punitiva del nostro Stato sussiste, alla luce del principio dell'ubiquità di cui all'art. 6 c.p., tanto se nel territorio nazionale sia stata posta in essere (anche parzialmente) la condotta, e dunque sia stata immessa in Rete la comunicazione lesiva dell'altrui onore, quanto se quest'ultima sia stata in Italia anche solo percepita da persone terze rispetto alla persona offesa. Questo orientamento, consolidato in giurisprudenza, vale altresì per l'ipotesi in cui il messaggio, pur immesso in rete all'estero, transiti sui server italiani (sia pure per la sola memorizzazione e duplicazione di esso) e per quella, opposta, di messaggio inserito in Italia direttamente su un server straniero, ad esempio tramite un portatile.
Allo stesso modo, il favor iurisdictionis si manifesta nell'ulteriore ipotesi di comunicazione lesiva immessa all'estero in un giornale telematico ospitato su un server straniero, rispetto alla quale sussiste la competenza delle Corti italiane se «l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia».
Difatti, Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa.
Non si dimentichi infatti che il citato orientamento della Cassazione - secondo cui, qualora la comunicazione diffamatoria venga pubblicata su un sito intrinsecamente destinato all'immediata fruizione da parte di un numero indeterminato di utenti, il reato de quo si consuma al momento della immissione della stessa in rete - non esclude affatto il requisito della percezione della notizia da parte dei terzi, ma semplicemente presume che la conoscenza avvenga all'atto della diffusione della notizia stessa. Il che dunque ben spiega, da un lato, il permanere della potestà giurisdizionale in capo alla autorità giudiziaria italiana anche se l'immissione della comunicazione è avvenuta all'estero e, dall'altro, perché la giurisprudenza di legittimità abbia espressamente sconfessato la tesi volta a sostenere che, in quest'ultimo caso, in Italia si verificherebbe soltanto il danno (al momento della percezione da parte dell'imputato), mentre il reato si sarebbe già consumato all'estero, all'atto della immissione in Rete delle espressioni offensive.
Per quanto invece riguarda l'individuazione del giudice territorialmente competente, è da dire che il criterio del luogo in cui si è verificato l'evento (art. 8, comma 1, c.p.p.), che è poi quello in cui persone diverse dalla persona offesa hanno percepito il messaggio offensivo, pur seguito da parte della dottrina, sembra scarsamente adattabile alla realtà delle comunicazioni telematiche, anche tenuto conto della crescente diffusione delle connessioni wireless . L'adozione di questo criterio imporrebbe infatti non soltanto di verificare da quale utenza sia partito il secondo collegamento verso la pagina web ospitante il messaggio diffamatorio, ma altresì di stabilire in quale luogo - se in Italia - si trovasse in quel momento l'internauta (considerato che sempre più frequentemente le connessioni a internet avvengono tramite telefono cellulare). Ragioni di uniformità interpretativa impongono perciò a questo riguardo di seguire i criteri residuali di cui all'art. 9 del codice di rito, tali per cui sarà territorialmente competente il giudice del domicilio dell'imputato (agevolmente individuabile nel caso di giornali telematici registrati), ovvero quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato (che nella maggior parte dei casi, trattandosi di reato procedibile a querela di parte, coinciderà con quello del luogo di residenza della p.o.).
Infatti, la Suprema Corte ha statuito che se è vero che, nel caso di immissione nel sistema internet di scritti o immagini lesive dell'altrui reputazione, l'evento lesivo coincide con quello della percezione della comunicazione offensiva da parte di più fruitori della rete e il reato si consuma non nel momento della diffusione del messaggio, ma nel momento e nel luogo in cui il collegamento viene attivato, ai fini della individuazione della competenza non può rilevare né il luogo del collegamento di un singolo fruitore del sito, né i criteri oggettivi ex artt. 8 e 9 co. 1 c.p., di difficile ed anzi impossibile individuazione, quali quello dell'immissione della notizia nella rete e/o dell'accesso del primo visitatore (rectius, dei primi utilizzatori). Sicché occorre fare ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art.9 co. 2 c.p.p., ossia al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.
Ciò non toglie naturalmente che in sede di giudizio occorrerà verificare se il messaggio diffamatorio sia stato o meno effettivamente percepito: questo è però un compito successivo che spetta al giudice di merito, al fine di stabilire se la diffamazione sia punibile soltanto a livello di tentativo o di consumazione, e non attiene alla iniziale determinazione della competenza.
Altresì, nei reati di diffamazione commessi a mezzo della rete internet, ove sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia in-vece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio e' stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all'articolo 9 c.p.p., comma 2, deve prevalere su quest'ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l'accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server.
Mezzi di tutela
Relativamente alla diffamazione via Internet va ricordato che tale reato è perseguibile a querela di parte entro 90 giorni dalla divulgazione della notizia o, comunque, dall'avvenuta conoscenza. Anche in caso di diffamazione a mezzo Internet è possibile per il soggetto danneggiato richiedere la rettifica, sul sito che ha diffuso la notizia, quale modalità anche parzialmente riparatrice, in aggiunta al risarcimento del danno. La rettifica, tuttavia, potrà essere effettuata anche direttamente dal danneggiato in un sito su cui abbia la possibilità di diffondere notizie, ma, soprattutto nel caso in cui il sito in cui è apparsa la notizia diffamatoria abbia una diffusione significativa, costituita da un rilevante numero di accessi, la rettifica potrà essere richiesta sia al titolare del sito che al provider, dovendo essere riportata sui siti in cui è stata diffusa.
Altro mezzo di tutela è il sequestro della pagina web che ha diffuso la notizia diffamatoria, in quanto anche la diffusione di notizie via Internet è soggetta alla normativa di cui all'art. 1 d.l. 561/1946, ma tale provvedi-mento potrà essere emesso solamente dopo una sentenza di condanna passata in giudicato.
A ben vedere, però, le garanzie per le testate telematiche sono in questo ambito addirittura maggiori rispetto a quelle di cui godono le pubblicazioni cartacee, non essendo ammissibile alcuna forma di sequestro nei confronti della stampa on line: non soltanto quello preventivo, stante il disposto dell'art. 21, comma 3, Cost., ma neppure il sequestro probatorio, atteso che la disciplina dettata dal R.D.L. n. 561/1946 (che consente di sequestrare non oltre tre esemplari) risulta evidentemente inapplicabile allo strumento informatico.
Nessuna differenza di disciplina rispetto alla stampa cartacea vi è invece in tema di pubblicazioni oscene diffuse tramite internet ; pertanto, laddove il loro inserimento in una testata telematica rappresenti soltanto il veicolo di un messaggio pubblicitario ed esse non costituiscano una forma d'arte o di manifestazione del pensiero, troverà applicazione la disciplina presieduta dall'art. 21, comma 6, della Carta fondamentale, che non soltanto vieta espressamente le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e, più in generale, tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, ma dispone che la legge stabilisca «provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». Simili pubblicazioni, e conseguentemente il sito che le ospita, potranno pertanto essere sottoposti dall'autorità giudiziaria a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Questo principio, che trova solido addentellato normativo nelle norme costituzionali, è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nell'ambito di un procedimento per sfruttamento della prostituzione nel quale erano stati sequestrati - legittimamente, secondo la Cassazione - riviste cartacee e siti web che in pratica erano null'altro che veri e propri cataloghi di soggetti, rappresentati anche mediante fotografie, con annunci di prestazioni sessuali.
Dunque, rimangono in ogni caso sequestrabili - anche se contenute in riviste giornalistiche on line - le pubblicazioni oscene, che sono in sé illecite e assoggettabili anche al vincolo cautelare ex art. 321 c.p.p., stante il disposto di cui all'art. 21, comma 6, Cost., che all'atto dell'entrata in vigore della carta fondamentale imponeva al Legislatore di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni in questa materia.
Conclusioni
Sulla base dell'analisi sin qui svolta è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive.
La diffusione tramite internet di comunicazioni offensive dell'altrui onore o reputazione configura l'ipotesi di diffamazione aggravata dall'uso di un altro mezzo di pubblicità (art. 595 comma 3, c.p.), anche nel caso di scritto contenuto in una testata telematica. A impedire la configurabilità dell'aggravante del mezzo della stampa e delle più severe sanzioni comminate dall'art. 13 legge n. 47/1948 (per il caso di attribuzione di un fatto determinato) è ancora oggi, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, il tenore letterale dell'art. 1 della legge sulla stampa, che configura le nozioni di stampa e stampato sulla base di un criterio tecnico e finalistico, il primo dei quali sarebbe applicabile alla realtà virtuale soltanto in virtù di una interpretazione analogica in malam partem, vietata dal nostro ordinamento (ex art. 14 disp. prel.).
Il delitto di diffamazione telematica, quale reato di evento, si consuma nel momento in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva; nondimeno, secondo i giudici di legittimità, nel caso di siti che per loro natura (come è il caso dei giornali telematici) sono destinati all'immediata fruizione da parte degli utenti del web, il momento consumativo del reato retroagisce al mo-mento dell'immissione dei dati in Rete, atteso che in quel frangente presuntivamente avviene la conoscenza della notizia diffamatoria. Si tratta, peraltro, di una presunzione semplice, superabile dimostrando che la percezione è avvenuta successivamente ovvero non si è affatto verificata, magari per problemi tecnici (in quest'ultimo caso la condotta sarà comunque punibile a livello di tentativo).
L'applicabilità delle scriminanti è subordinata ad una serie di limiti individuati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che ha individuato, altresì, delle differenze nella configurabilità del delitto, a seconda del mezzo attraverso il quale viene diffusa la notizia diffamatoria.
Non si ritiene ravvisabile de iure condito alcuna forma di responsabilità colposa - analoga a quella stabilita dall'art.57 per il direttore e il vice-direttore responsabile della stampa cartacea - né in capo al c.d. blogger, né all'Internet Provider, e neppure al direttore di un giornale telematico ed al titolare di un Internet Point. Essi pertanto risponderanno del reato di diffamazione per gli scritti di terzi soltanto laddove abbiano dolosamente con-corso con l'autore alla propalazione telematica dei messaggi offensivi.
I siti internet contenenti scritti offensivi possono essere sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Non è ammessa alcuna misura cautelare nel (solo) caso in cui la comunicazione offensiva sia con-tenuta in una testata telematica, che sotto questo profilo è inquadrabile nel concetto di stampa.
De iure condendo sembra infine utile osservare che in materia di diffamazione telematica sembra improcrastinabile l'intervento del Legislatore, volto espressamente a far rientrare nell'alveo dell'art. 13 legge n. 47/1948 anche le comunicazioni offensive diffuse sul web tramite giornali on-line . Ciò raggiungerebbe il duplice scopo di sanzionare con maggiore gravità condotte che di fatto sono integralmente equiparabili alla stampa tradizionale e dall'altro di impedire meccaniche trasposizioni in chiave punitiva della legge sulla stampa rispetto alla informazione telematica non qualificata (blog, mailing list, siti di informazione aziendale ecc.).
Peraltro, proprio con riferimento alla c.d. informazione non qualificata, apparirebbe non priva di rischi l'eventuale introduzione nel nostro ordinamento di forme di responsabilità in capo ai gestori dei siti (blogger , moderatori di forum ecc.) per i messaggi scritti da terzi e dagli stessi ospitati, analoghe a quella sancita dall'art. 57 c.p. per i direttori della stampa cartacea, in quanto da un lato ciò finirebbe per creare delle figure non professionali e magari non adeguate di «garanti della liceità delle comunicazioni» e dall'altro comporterebbe una possibile dilatazione delle censure preventive, contrarie allo spirito della rete telematica. Occorrerebbe piuttosto pensare a regole volte a evitare l'anonimato degli autori dei messaggi (o, rectius, a garantirne la rintracciabilità), ad esempio imponendo a chi voglia postare un messaggio su un blog la previa trasmissione dei propri dati - con strumenti che ne garantiscano l'autenticità - al gestore dello stesso, il quale senza diffonderli in Rete all'atto della pubblicazione del messaggio sarebbe a sua volta tenuto a metterli a disposizione dell'autorità giudiziaria (analogamente a quanto stabilito per i provider dalla legge n. 70/2003).
Dalle questioni affrontate emerge con chiarezza quanto sia estrema-mente difficile regolare per legge un mondo in continua mutazione come Internet, dove coesistono molti format differenti e dove occorrerebbe tracciare un confine per individuare cosa e come dovrebbe essere assoggettato ad una regolamentazione. I prodotti editoriali su Internet possono avere impatto e frequenza di aggiornamento variabili, rendendo le tematiche pro-poste rilevanti o meno.
Data la sostanziale difformità del mezzo utilizzato, che presuppone una libertà enorme non solo per quanto riguarda l'accesso e la fruizione dei con-tenuti, ma anche l'utilizzo con finalità divulgative, sarebbe opportuno adottare una linea estremamente cautelativa nell'estendere al mondo di Internet quei controlli e garanzie attuate nel più tradizionale mondo dell'informazione.